La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale che mira a sostenere le imprese che si trovano in situazioni di difficoltà economica o produttiva, a fronte delle quali richiedono ai lavoratori una riduzione o una sospensione del rapporto di lavoro.
La Cassa Integrazione è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D. lgs. 788/1945 e nel 2015 è stata oggetto di diverse modifiche introdotte dal Jobs Act che ha cercato di razionalizzare la disciplina e di allargare la platea dei lavoratori che possono avere accesso ai benefici di questo ammortizzatore sociale.
LA DISCIPLINA GENERALE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Tramite l’attivazione della cassa integrazione le aziende vengono sgravate dai costi del lavoro della manodopera temporaneamente non utilizzata e il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori viene erogato dall’ Inps. I lavoratori possono fruire dei benefici della CIG in costanza di rapporto e grazie all’attivazione di questo ammortizzatore sociale riescono a conservare il proprio posto di lavoro nonostante le difficoltà dell’impresa. Lo scopo della cassa integrazione, quindi, è quello di tutelare l’occupazione e di salvaguardare i posti di lavoro durante crisi aziendali di breve durata e transitorie.
L’ammortizzatore sociale della cassa integrazione può essere parziale, quando i lavoratori subiscono soltanto una riduzione dell’orario di lavoro, oppure totale (cassa integrazione a zero ore) quando l’attività lavorativa viene sospesa completamente. L’attivazione della cassa integrazione da parte dell’impresa è generalmente preceduta da un periodo di trattative con i sindacati e con il ministero del Lavoro. Normalmente il sussidio economico in favore del lavoratore viene erogato dalla azienda, che riceverà poi un conguaglio da parte dell’Inps. Se invece le condizioni economiche dell’azienda sono particolarmente gravi, il pagamento viene effettuato direttamente dall’Inps.
Il sussidio economico della cassa integrazione consiste nella corresponsione al lavoratore di un’indennità pari all’80% della retribuzione di tutte le ore di lavoro non svolte. L’ammontare del sussidio non può in ogni caso superare i massimali fissati annualmente dall’Inps, pari per il 2021 a:
• 998,18 €, se la retribuzione mensile di riferimento del lavoratore è pari o inferiore ad € 2.159,48;
• 1.199,72 €, se la retribuzione è superiore ad € 2.159,48.
L’ordinamento ha previsto dei requisiti molto rigorosi per poter accedere ai benefici della cassa integrazione, per quanto riguarda la tipologia delle imprese beneficiarie, il tempo massimo in cui possono essere concessi e le categorie di lavoratori coinvolte. Possono accedere ai benefici della cassa integrazione i lavoratori che abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro presso l’unità produttiva e che appartengano alle seguenti categorie professionali:
• operai;
• apprendisti assunti in forza di contratto di apprendistato professionalizzante;
• impiegati;
• quadri;
• titolari di un contratto di inserimento o di solidarietà;
• soci delle società cooperative di produzione e lavoro.
Ad oggi l’ordinamento prevede tre tipologie di cassa integrazione:
• Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO);
• Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS);
• Cassa Integrazione in Deroga (CIGD).
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)
La cassa integrazione ordinaria può essere attivata nei casi in cui la crisi aziendale sia dovuta a eventi transitori non prevedibili e non imputabili al datore di lavoro (ad es. danni ambientali o crisi del mercato).
La cassa integrazione guadagni ordinaria viene erogata per un massimo di 3 mesi consecutivi, prorogabili fino a un massino di 12 mesi oppure per un massino di 12 mesi in due anni se applicato in maniera non continuativa. Le aziende che possono richiedere l’attivazione della CIGO sono quelle che operano nei seguenti settori:
• imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
• cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;
• imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
• cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (soltanto per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato);
• imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
• imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
• imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
• imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
• imprese addette all’armamento ferroviario;
• imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
• imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
• imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
• Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria si distingue da quella ordinaria in quanto può essere attivata nel caso in cui la crisi dell’impresa sia dovuta ad eventi strutturali che non compromettono l’attività aziendale.
La CIGS può essere attivata dalle aziende che occupano più di 15 dipendenti che rientrano nelle seguenti tipologie:
• imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
• imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che eserciti l’influsso gestionale prevalente, che si ha quando oltre il 50% del fatturato proviene da una sola committente;
• imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
• imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
• imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
• imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
• imprese di vigilanza;
• imprese dell’editoria;
• imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
• partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
• imprese che esercitano attività commerciale, agenzie di viaggio e turismo che nel corso del semestre precedente alla domanda di cassa integrazione straordinaria hanno occupato più di 50 dipendenti.
La durata complessiva della cassa integrazione straordinaria varia in base al motivo per cui è stata attivata:
• crisi aziendale per la quale è previsto un piano di risanamento finalizzato alla continuazione dell’attività e alla salvaguardia occupazionale: 12 mesi;
• riorganizzazione per la quale è previsto un piano di interventi ed investimenti per contrastare le inefficienze: 24 mesi;
• contratto di solidarietà che implica una riduzione media oraria in media non superiore al 60% dell’orario complessivo dei lavoratori e del 70% per singolo lavoratore: 24 mesi, estendibili a 36 mesi.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)
La cassa integrazione in deroga rappresenta un ammortizzatore sociale previsto per i lavoratori dipendenti di imprese che non possiedono i requisiti necessari per accedere alla cassa integrazione. La CIGD viene concessa in forza di appositi accordi governativi ad imprese che operano in determinate aree regionali o che operano in specifici settori produttivi.
La cassa integrazione in deroga è l’ammortizzatore sociale cui le aziende hanno potuto far ricorso per contrastare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Per sostenere le imprese in difficoltà, anche quelle con meno di 5 dipendenti, il Governo ha esteso la platea dei beneficiari della CIG e ha introdotto una misura di integrazione salariale connessa all’emergenza da Covid-19 prevedendo la possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione Ordinaria e alla Cassa Integrazione in Deroga per un periodo massimo di 9 settimane.
Fonte immagine: PxHere
Scrivici con WhatsApp!